Con ordinanza n.38 del 14 giugno, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, dispone che i proprietari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione, allo scopo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente dipericolo alla circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all’igiene pubblica.
Tutti gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza.
Ai contravventori della presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.